giovedì 10 febbraio 2011
IL BLOG CAMBIA CASA
venerdì 15 ottobre 2010
DECRETO PISANU: SI CAMBIA?
Chi frequenta ogni tanto questo blog sa che, a fine 2009, presentai una proposta di legge per modificare l'art. 7 del decreto Pisanu. Quello, cioè, che obbliga i titolari di punti d'accesso ad internet pubblici o wi-fi ad identificare i loro clienti ed a fotocopiarne e conservarne il documento d'identità .
Come già ebbi a sottolineare in tempi non sospetti, al momento della presentazione di tale proposta chiesi le adesioni dei colleghi di tutti i gruppi parlamentari. Trovai però riscontro solo nel PDL e, timidamente, nel PD (con i deputati Concia e Peluffo).
È notizia dei giorni scorsi che un nuovo fronte PD-API-FLI-UDC ha presentato una proposta simile alla mia. Ciò mi ha sinceramente stupito, visto che questi stessi colleghi, un anno fa, non parevano altrettanto interessati alla materia.
Quando il PDL chiedeva la loro adesione (non dimentichiamo che cofirmatario della mia proposta è l'on. Antonio Palmieri, responsabile nazionale internet del partito) non rispondevano, ma oggi sono diventati strenui paladini della libertà del web. Senza, peraltro, ricambiare la cortesia chiedendo al PDL di aderire alla loro proposta.
Pazienza, non siamo qui per parlare di politica.
Volendo badare al sodo, sono lieto di sapere che sia diventata trasversale la volontà di modificare l'art. 7.
Che, ricordiamolo, nonostante quanto molti da tempo vanno sostenendo, non ha scadenza e, quindi, non ha nulla a che fare con il cosiddetto decreto "milleproroghe".
Avendo però notato un po' di confusione in giro, voglio ribadire le differenze tra la mia proposta e quella dei colleghi.
Loro prevedono semplicemente l'abrogazione dell'art. 7: gli utenti non devono essere identificati, punto e basta.
Io dico una cosa leggermente diversa: gli utenti non devono essere identificati. Ma se il Ministro dell'interno lo ritiene opportuno (chiaramente per ragioni di sicurezza), può con decreto stabilire casi eccezionali nei quali mantenere la necessità di identificare l'utente. Non, però, come avviene oggi, cioè con l'addetto dell'internet point che deve farsi consegnare personalmente un documento d'identità del suo cliente. In questi soli casi eccezionali, l'identificazione dovrà avvenire con strumenti automatici, consentendo cioè all'utente di autenticarsi da solo, senza bisogno dell'intervento dell'esercente e senza perdere tempo.
Molti hanno sostenuto che l'identificazione è un problema. Secondo me, oggi, il problema è un altro. Forse non pensiamo che quando navighiamo da casa, dal nostro smartphone oppure con la chiavetta collegata al notebook siamo sempre identificati, ed il nostro provider conserva alcuni dati sul nostro comportamento in rete. Quindi, perché è così fastidioso che ci identifichino anche quando usiamo internet da una panchina al parco?
A mio avviso, il problema del Pisanu non è l'identificazione in sé, ma la modalità con cui essa è richiesta. Una modalità che costringe utenti ed esercenti a seguire procedure soffocanti che reprimono e frenano sensibilmente lo sviluppo e la diffusione di internet nel nostro Paese, e che per questo vanno cambiate al più presto.
Ecco perché credo che la soluzione che ho proposto un anno fa sia la più equilibrata: non crea problemi alla diffusione del web e, allo stesso tempo, lascia a chi ne sa più di noi la possibilità di valutare se ci siano casi a rischio per i quali sia opportuno identificare chi naviga.
Si tratterebbe, lo ripeto, solo di un'eccezione, dovendo essere per me la regola quella della non identificazione.
Questi sono i principi da cui parto nel mio ragionamento. Ovviamente sono disponibilissimo a valutare altre soluzioni insieme ai colleghi.
Ciò che conta davvero è dare un po' di ossigeno ad internet, o il nostro Paese sarà condannato al declino.
martedì 27 luglio 2010
OBBLIGO DI RETTIFICA: ANDIAMO AVANTI
ART. 1
Al comma 29, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per i contenuti diffusi sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate dal soggetto che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto in sue veci, quando tecnicamente possibile, tramite una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all'interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5. In tutti gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l’effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento. ».
Al comma 29, lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda i contenuti diffusi sulla rete internet ».
Al comma 29, lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con la seguente: « o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet ».
Al comma 29, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera f): « f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica". ».
lunedì 12 luglio 2010
IL LEGNO STORTO E L’ALTRA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
Il Legno Storto è un blog dichiaratamente di centrodestra, al quale sono state recapitate in breve tempo tre querele: una dal presidente dell’Anm Luca Palamara, una dal suo collega Pier Camillo Davigo ed una dal sindaco PD del piccolo comune di Montalto di Castro (VT).
Anche se leggendo gli articoli incriminati non ci ho trovato nulla di diffamatorio, ritengo sia nel pieno diritto degli interessati sporgere querela, per carità . Poi si vedrà .
Quel che mi colpisce, infatti, non è che quei tre signori abbiano querelato un blog, ma che ciò non abbia fatto clamore.
Dove sono finiti i paladini della libertà d’espressione, quelli che accusano il governo di voler porre bavagli, quelli che se si tira un capello a Beppe Grillo, a Di Pietro e compagni fanno la rivoluzione e che tengono le magliette viola ben stirate nell’armadio, sempre pronte in caso di piazzata?
Non so se ci sia da indignarsi per un blog di centrodestra che riceve tre querele, con annesse esose richieste di risarcimento, da altrettanti personaggi pubblici, parapubblici o pseudopubblici più o meno notoriamente di sinistra. So però con certezza che in passato ci si è indignati per circostanze simili, anche meno gravi, ma a parti invertite.
Pochissimi hanno diffuso la notizia, e quindi pochissimi sanno. Ma si deve sapere: il tipico indignato italiano, quello da barricate, quello che l’informazione è libera solo se dà addosso a Berlusconi, quello che urla alla dittatura, talvolta – sarà forse per il caldo, forse per i mondiali o forse per chissà che altro – dimentica di indignarsi.
Pochissimi hanno espresso la propria solidarietà al Legno Storto. L’hanno fatto un paio di blogger (anche di sinistra, e a loro va il mio rispetto) e – che mi risulti – nessun altro.
Io lo faccio ora, con qualche giorno di ritardo, non da parlamentare ma da cittadino libero e liberale.
sabato 3 luglio 2010
OBBLIGO DI RETTIFICA: L'EMENDAMENTO - NUOVA RELEASE
***UPDATE DEL 5 LUGLIO 2010: SONO STATE AGGIUNTE LE PARTE IN ROSSO***
Quando ho pubblicato qui sul blog la precedente versione dell'emendamento al ddl intercettazioni, ho ricevuto commenti di ogni tipo. Mi pare che sia pressoché unanime il riconoscimento che si tratti di un passo avanti rispetto all'attuale testo. Alcuni mi hanno però scritto che la soluzione migliore sarebbe comunque l'abrogazione del comma 29: continuo a non essere d'accordo, per le ragioni che ho già scritto nei post precedenti e che non sto qui a ripetere.
Molti, però, mi hanno inviato giuste osservazioni in modo da migliorare l'emendamento. Le ho lette tutte e ne ho trovate alcune particolarmente interessanti.
Perciò, ho redatto una nuova versione dell'emendamento che ne tiene conto e che, credo, non consente più margini di dubbio.
Avevo detto che avrei voluto scrivere il miglior emendamento possibile. Non so se questo sia "il migliore", ma avendoci lavorato molto e con grande attenzione ritengo che sia un buon testo.
Non "estremista", non "anarchico", ma certamente a favore della rete.
Lo incollo qui di seguito in modo che tutti possiate leggerlo e farmi conoscere le vostre opinioni.
Grazie, a presto.
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PROPOSTA DI EMENDAMENTO
ART. 1
Al comma 29, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono inserite da colui che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto che ne fa le veci, quando tecnicamente possibile, attraverso una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all'interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5. In tutti gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, che agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, la quale non è valida se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica i contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un diverso contenuto principale. Qualora, per ragioni tecniche, non gli sia possibile pubblicare una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce. ».
Al comma 29, lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda i contenuti pubblicati sulla rete internet ».
Al comma 29, lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con la seguente: « o colui che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet ».
Al comma 29, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera f): « f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire comunicazioni e richieste di rettifica". ».
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Modifiche alla lettera a):
Modifiche alla lettera d):
Modifiche alla lettera e):
Introduzione della lettera f):
P.S.: molti nei commenti mi hanno domandato cosa succede se un sito è allocato in un server straniero. Sostanzialmente non cambia nulla: esistono strumenti processuali per agire ugualmente.
giovedì 17 giugno 2010
OBBLIGO DI RETTIFICA: L'EMENDAMENTO
Credevo che avremmo avuto più tempo ma, per una volta, il Parlamento italiano ha dimostrato di funzionare con efficienza: già da oggi il ddl intercettazioni sarà discusso in Commissione giustizia a Montecitorio.
Per questo, ho dovuto stringere e raccogliere le idee pervenute, pur nel poco tempo a disposizione e senza che l'iniziativa sia stata da me in alcuna maniera pubblicizzata, su questo blog e sugli altri che hanno dato una mano (Byoblu e ilNichilista).
Ho trovato molti spunti interessanti in ciò che avete scritto, e da essi è nato il testo che trovate qui di seguito.
Non sto a ripetere quanto già esposto nel mio post precedente: semplicemente riassumo, dopo il testo, i punti "salienti" che differenziano questa nuova versione da quella precedente e dall'attuale testo del ddl.
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PROPOSTA DI EMENDAMENTO
ART. 1
Al comma 29, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per le pagine pubblicate sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono inserite, attraverso una nota e senza alcun commento, in calce all'immagine o al testo cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se si tratta di una pagina appartenente ad un sito di informazione registrato presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5 o presso il registro degli operatori della comunicazione. In tutti gli altri casi, il termine è di sette giorni e decorre dal momento in cui il gestore della pagina, che agisce anche in forma anonima, prende a carico la richiesta di rettifica. ».
Al comma 29, lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda le pagine pubblicate sulla rete internet ».
Al comma 29, lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con la seguente: « o il gestore delle pagine pubblicate sulla rete internet ».
Al comma 29, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera f): « f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per le pagine pubblicate sulla rete internet, purché il responsabile della pagina abbia indicato un recapito di posta elettronica valido e purché siano gestite senza scopo di lucro, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500". ».
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Modifiche alla lettera a):
Modifiche alla lettera d):
Modifiche alla lettera e):
Introduzione della lettera f):
A questo punto sarei curioso di conoscere le vostre opinioni in merito.
Personalmente credo che questo testo rappresenti un importante passo in avanti.
Alcuni mi hanno chiesto di sostenere la soppressione dell'intero comma 29: una richiesta che non mi trova d'accordo, per le ragioni già espresse nel post precedente ed anche perché - in tutta franchezza - dubito che un emendamento di tal tenore avrebbe possibilità di vedersi approvato.
Quindi, per ora, aspetto le vostre opinioni su questo emendamento! Pur nell'urgenza, i tempi per qualche ritocco ci sono ancora.
Ciao.
lunedì 14 giugno 2010
OBBLIGO DI RETTIFICA: SCRIVIAMO IL MIGLIOR EMENDAMENTO POSSIBILE
Si tratta di una questione che conosco da tempo.
Già nel febbraio del 2009, quando il ddl era in Commissione giustizia a Montecitorio, avevo preparato un emendamento. Poi, però, mi venne riferito che un gruppo dell'opposizione avrebbe presentato un testo diverso dal mio ma dai contenuti simili e comunque anch'esso "pro-rete": sicché decisi di non presentare alcun emendamento, in modo da evitare uno scontro che certamente avrebbe nuociuto alla possibilità di approvare l'uno e l'altro testo.
Fatto sta che l'opposizione, in Commissione, non presentò quell'emendamento.
Così, dopo essere stato approvato dall'Assemblea, il ddl è giunto al Senato con l'articolo 15 (poi diventato comma 28 dell'articolo 1) ancora intatto.
Come è noto, il testo che uscirà da Palazzo Madama sarà diverso da quello approvato dalla Camera: tornerà quindi in discussione da noi.
Pertanto, non considerando affatto condivisibile l'impostazione che equipara, per quanto concerne l'obbligo di rettifica, questo modesto blog al sito del Corriere, ho deciso che, non appena il ddl in questione sarà a Montecitorio, presenterò un emendamento.
Ho fatto vedere ad alcuni amici il testo preparato appunto nel 2009: tutti hanno convenuto che si tratta di un evidente miglioramento rispetto al ddl, ma alcuni hanno espresso anche alcuni dubbi.
Per questo, come già hanno fatto Byoblu e ilNichilista, pubblico di seguito il testo originario dell'emendamento, in modo che chiunque possa fare osservazioni, commenti e critiche. Magari, se avremo un buon riscontro, potremo ipotizzare di mettere l'emendamento su piattaforma wiki in modo da rendere più agevole a tutti la presentazione di modifiche.
Ogni idea o nuova soluzione, anche tecnica, è la benvenuta. Per completezza però voglio precisare quali sono le mie opinioni in merito (da liberale, comunque, fermi alcuni principi e valori per me indiscutibili, non mi precludo mai la possibilità di cambiare posizione se dovessero emergere argomentazioni particolarmente convincenti):
Restano da valutare altre possibili ipotesi, diverse dal punto di vista tecnico. Ma su questo vorrei sentire prima di tutto la vostra voce: in rete circolano diverse idee, bisogna però capirne l'effettiva realizzabilità .
Vi invito quindi a leggere il testo dell'emendamento e a commentarlo. Solo così potremo presentare il miglior emendamento possibile.
E agli scettici dico: non dimenticatevi che, in passato, abbiamo già eliminato il "mostro" D'Alia… (mi riferisco ovviamente solo all'emendamento, non al Senatore).
PROPOSTA DI EMENDAMENTO
ART. 1
Al comma 28, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « per i siti e le pagine diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, con le stesse caratteristiche grafiche e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, entro quarantotto ore dalla richiesta se la testata è registrata presso la cancelleria del Tribunale come disposto dall’articolo 5, oppure entro sette giorni dalla richiesta se il sito o la pagina non è riconducibile ad alcuna testata registrata presso la cancelleria del Tribunale, ed in entrambi i casi devono rimanere visibili per un tempo almeno pari a quello in cui è rimasta visibile la notizia cui si riferiscono ».
Al comma 28, lettera d), sostituire le parole « per quanto riguarda i siti informatici » con le seguenti: « per quanto riguarda i siti e le pagine diffusi per via telematica ».
Al comma 28, lettera e), sostituire le parole « o delle trasmissioni informatiche o telematiche » con le seguenti: « o dei siti e delle pagine diffusi per via telematica ».

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